CODICE SANZIONATORIO
Associazione Il Mondo di Atlantis
INDICE
SOMMARIO
PREMESSA 3
IL SISTEMA DISCIPLINARE 3
SOGGETI DESTINATARI 4
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 4
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 4
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 5
ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO. 5
LE CONDOTTE RILEVANTI 5
LE SANZIONI 6
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 7
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 7
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 8
TERZE PARTI 8
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 9
SOGGETTI APICALI E ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE 9
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 10
TERZE PARTI 10
OBBLIGO DI INFORMAZIONE 11
DIAGRAMMA DI FLUSSO 12
PREMESSA
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito il "Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità penale degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.
In particolare, il Decreto all'art.5 stabilisce che l'ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
• da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali come precedentemente definiti.
La normativa ha stabilito che, tra gli elementi che costituiscono il modello organizzativo, rientra anche l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli \ procedure interne, Codici di Comportamento, circolari ed ordini di servizio, ecc.).
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che gli enti che adottino modelli organizzativi gestionali e di controllo, con un correlato sistema di sanzioni disciplinari per il caso di inosservanza delle regole da esse dettate, vengano esonerate da responsabilità per eventuali illeciti realizzati da soggetti in posizione apicale, collaboratori e dipendenti.
Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello ed a completamento di quest'ultimo, l'Associazione "Il Mondo di Atlantis". (di seguito "l'Associazione") ha predisposto il presente documento, le cui regole e sanzioni potranno trovare attuazione a prescindere dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una sanzione penale.
IL SISTEMA DISCIPLINARE
L'Associazione ha adottato, unitamente agli altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del modello.
Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti ed ha natura eminentemente interna all'Associazione
Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto dell'Associazione.
L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.
Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza le sanzioni comminabili; nella quarta il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.
Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare.
Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti.
Le regole che seguono individuano e disciplinano l'intero sistema delle sanzioni che l'Associazione intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nel Modello, nelle procedure organizzative, nel regolamento Associativo e nel Codice Etico adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e le estensioni specifiche previste dall'Associazione, allo scopo di individuare e definire:
1) le sanzioni applicabili ai Soci Ordinari e Straordinari;
2) le sanzioni applicabili ai rappresentanti dell'Associazione;
3) le sanzioni applicabili agli organi di controllo;
4) i criteri di commisurazione delle stesse.
SOGGETI DESTINATARI
Sono soggetti al Sistema disciplinare i Soci Ordinari i Soci Affiliati, i rappresentati dell'Associazione (Presidente, Vice Presidente, Segretario Amministrativo, membri del Consiglio Direttivo, membri del Collegio dei Probiviri) e tutti i soggetti esterni che a vario titolo collaborano con l'Associazione.
L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto di quanto previsto nello Statuto Associativo e dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto che si instaura tra Associazione e Associato.
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"
Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all'Associazione una posizione c.d. apicale.
A mente dell'art. 5, I comma, lett. A) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.
In tale contesto, assume rilevanza la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Associazione e in particolare I membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri,i membri del Organo di Vigilanza.
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"
Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di Vigilanza vanno inoltre ricompresi, alla stregua dell'art 5 del Decreto, il Presidente, Il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo.
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI
L'art 7, IV comma, lett b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".
L'Associazione adotta il presente Sistema Disciplinare ad integrazione del Regolamento Associativo essendo i Soci Ordinari e Affiliati parte attiva nei processi associativi ritenuti sensibili al rischio reato.
ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO.
Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.
Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche "Terze Parti") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, ovvero in quanto operanti direttamente o indirettamente per l'Associazione.
Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:
4 tutti coloro che intrattengono con l'Associazione un rapporto di lavoro di natura non subordinata;
4 i collaboratori a qualsiasi titolo;
4 tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Associazione;
4 i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti in maniera di salute e sicurezza del lavoro;
Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione dello stesso.
LE CONDOTTE RILEVANTI
Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti in base alle previsioni del Modello.
Nel rispetto del principio di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:
4 violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
4 violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Associazione, violazioni di cui al punto 1 se recidivanti, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
4 violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi;
4 violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione del rapporto associativo.
E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:
4 mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei punti seguenti;
4 mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei punti seguenti;
4 mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "grave" ai sensi dell'art 583, comma 1, Cod. Pen., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel punto seguente;
4 mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art 583, comma 1, Cod. Pen., all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.
LE SANZIONI
Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:
a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello organizzativo.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave; la recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.
Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso degli allegati che ne sono parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più Allegati.
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni sopra indicate da parte di un soggetto apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni:
4 il richiamo scritto;
4 la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
4 la revoca dell'incarico;
4 espulsione e radiazione dall'Associazione;
In particolare:
a) violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
b) violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Associazione sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
c) violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi ovvero ledano irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Associazione sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico e dell'espulsione e radiazione dall'Associazione.
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate sopra indicate da parte del Presidente, Il Vice Presidente, il Direttore Artistico e il Segretario Amministrativo saranno applicate le seguenti sanzioni:
4 il richiamo scritto;
4 la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
4 la revoca dell'incarico;
4 espulsione e radiazione dall'Associazione;
In particolare:
d) violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree indicate come 'strumentali', violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
e) violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Associazione sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
f) violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi ovvero ledano irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Associazione sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico e dell'espulsione e radiazione dall'Associazione.
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate sopra indicate da parte dei Soci saranno applicate le seguenti sanzioni:
4 il richiamo verbale;
4 la sospensione
4 espulsione e radiazione
In particolare
g) violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze lievi sarà applicata la sanzione del richiamo verbale
h) violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Associazione sarà applicata la sanzione della sospensione;
i) violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi sarà applicata la sanzione dell'espulsione e radiazione dall'Associazione.
Inoltre per tutte le condotte ritenute gravemente lesive degli interessi dell'Associazione e degli Associati, o qualora si ravvedano comportamenti o azioni che costituiscano presupposti per il reato induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione si provvederà a dare mandato per procedere legalmente nei confronti dell'associato e a dare visibilità dell'accaduto alle istituzioni competenti.
TERZE PARTI
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte di un Soggetto Terzo, saranno applicate le seguenti sanzioni:
4 la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con l'Associazione;
4 l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in favore del Soggetto Terzo;
4 la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l' Associazione.
In particolare:
a) per le violazioni relativo al mancato rispetto del modello qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, agli allegati qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
b) per le violazioni relativo al mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione e sarà applicata la sanzione della risoluzione.
Nell'ambito dei rapporti con le Terze Parti, l'Associazione inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alle eventuali commissione delle violazioni previste dal presente Sistema Disciplinare.
In particolare si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:
4 la fase della contestazione della violazione dell'interessato;
4 la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione;
Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi associativi di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del modello.
Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.
Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi associativi competenti, in caso negativo trasmette la segnalazione al Collegio dei Probiviri, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto allo Statuto Associativo.
SOGGETTI APICALI E ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri una relazione contenente:
4 la descrizione della condotta contestata;
4 l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere violate;
4 gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
4 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
4 una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio Direttivo convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente e da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo.
In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio Direttivo con il supporto dell'OdV determina la sanzione ritenuta applicabile motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI
Qualora l'OdV riscontri la violazione da parte di un Socio Ordinario o di un Socio Affiliato trasmette al presidente una relazione contenente:
4 la descrizione della condotta contestata;
4 l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere violate;
4 gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
4 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
4 una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV il Presidente invia comunicazione al Socio e al Collegio dei Probiviri dell'infrazione riscontrata; nei casi di gravi infrazioni verrà data segnalazione anche al Legale dell'Associazione che valuterà l'esperimento di ogni azione necessaria a tutela dell'Associazione
Il Socio avrà 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per eseguire una contestazione formale dandone visibilità anche al Collegio dei Probiviri.
TERZE PARTI
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Presidente o al responsabile delegato del rapporto contrattuale in questione una relazione contenente:
4 la descrizione della condotta contestata;
4 l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere violate;
4 gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
4 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
4 una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Presidente o al responsabile delegato si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
Si procederà pertanto ad inviare al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattuale previsto applicabile.
Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato.
L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L'Associazione si impegna a far conoscere e diffondere il presente Sistema sanzionatorio a tutti i suoi destinatari, interni ed esterni.
Le prescrizioni del presente Sistema sanzionatorio saranno oggetto, nel loro insieme e/o distinte in specifiche sezioni, di periodiche iniziative di formazione e sensibilizzazione assieme ai contenuti del Codice Etico.
Il presente Sistema Sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti gli interessati, interni ed esterni, anche attraverso la sua disponibilità in un'apposita sezione del sito internet dell'Associazione (www.ilmondodiatlantis.com).