SISTEMA SANZIONATORIO
INDICE
SOMMARIO
PREMESSA 3
IL SISTEMA DISCIPLINARE 3
SOGGETI DESTINATARI 4
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 4
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 4
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 5
ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL MODELLO. 5
LE CONDOTTE RILEVANTI 5
LE SANZIONI 6
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 7
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE" 7
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 8
TERZE PARTI 8
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 9
SOGGETTI APICALI E ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE
APICALE 9
SOCI ORDINARI E SOCI AFFILIATI 10
TERZE PARTI 10
OBBLIGO DI INFORMAZIONE 11
DIAGRAMMA DI FLUSSO 12
PREMESSA
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito il
"Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema
sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità penale degli
enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da
soggetti che rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti
sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.
In particolare, il Decreto all'art.5 stabilisce che l'ente
risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
• da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
(c.d. soggetti apicali);
• da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti apicali come precedentemente definiti.
La normativa ha stabilito che, tra gli elementi che costituiscono
il modello organizzativo, rientra anche l'adozione di un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello stesso (protocolli \ procedure interne, Codici
di Comportamento, circolari ed ordini di servizio, ecc.).
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che gli enti che adottino
modelli organizzativi gestionali e di controllo, con un correlato
sistema di sanzioni disciplinari per il caso di inosservanza delle
regole da esse dettate, vengano esonerate da responsabilità per
eventuali illeciti realizzati da soggetti in posizione apicale,
collaboratori e dipendenti.
Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza
a tutte le regole che compongono il Modello ed a completamento di
quest'ultimo, l'Associazione "Il Mondo di Atlantis". (di seguito
"l'Associazione") ha predisposto il presente documento, le cui
regole e sanzioni potranno trovare attuazione a prescindere
dall'esito del procedimento iniziato per l'irrogazione di una
sanzione penale.
IL SISTEMA DISCIPLINARE
L'Associazione ha adottato, unitamente agli altri Protocolli
costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a
sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle
prescrizioni del modello.
Il presente Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto
delle norme vigenti ed ha natura eminentemente interna
all'Associazione
Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del
Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in
quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere,
anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'Ente; sia le
violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione
o vigilanza o operanti in nome e/o per conto
dell'Associazione.
L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come
l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono
dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali
procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte
rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.
Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima
sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste;
nella seconda le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza le
sanzioni comminabili; nella quarta il procedimento di contestazione
della violazione ed irrogazione della sanzione.
Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la
facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi
inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il
provvedimento disciplinare.
Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti.
Le regole che seguono individuano e disciplinano l'intero
sistema delle sanzioni che l'Associazione intende comminare per il
mancato rispetto delle misure previste nel Modello, nelle procedure
organizzative, nel regolamento Associativo e nel Codice Etico
adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e
le estensioni specifiche previste dall'Associazione, allo scopo di
individuare e definire:
1) le sanzioni applicabili ai Soci
Ordinari e Straordinari;
2) le sanzioni applicabili ai rappresentanti
dell'Associazione;
3) le sanzioni applicabili agli organi di controllo;
4) i criteri di commisurazione delle stesse.
SOGGETI
DESTINATARI
Sono soggetti al Sistema disciplinare i Soci Ordinari i Soci
Affiliati, i rappresentati dell'Associazione (Presidente, Vice
Presidente, Segretario Amministrativo, membri del Consiglio
Direttivo, membri del Collegio dei Probiviri) e tutti i soggetti
esterni che a vario titolo collaborano con l'Associazione.
L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene
conto di quanto previsto nello Statuto Associativo e
dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per
legge in relazione alla tipologia del rapporto che si instaura tra
Associazione e Associato.
SOGGETTI IN POSIZIONE "APICALE"
Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad
esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai
soggetti che rivestono, in seno all'Associazione una posizione c.d.
apicale.
A mente dell'art. 5, I comma, lett. A) del Decreto, rientrano in
questa categoria le persone "che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o
funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la
gestione o il controllo" dell'Ente.
In tale contesto, assume rilevanza la posizione dei componenti
degli organi di amministrazione e controllo dell'Associazione e in
particolare I membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio
dei Probiviri,i membri del Organo di Vigilanza.
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE
"APICALE"
Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre ai
membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e
dell'Organo di Vigilanza vanno inoltre ricompresi, alla stregua
dell'art 5 del Decreto, il Presidente, Il Vice Presidente e il
Segretario Amministrativo.
SOCI ORDINARI E SOCI
AFFILIATI
L'art 7, IV comma, lett b) del Decreto prescrive l'adozione di un
idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni
delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti
sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto
"apicale".
L'Associazione adotta il presente Sistema Disciplinare ad
integrazione del Regolamento Associativo essendo i Soci Ordinari e
Affiliati parte attiva nei processi associativi ritenuti sensibili
al rischio reato.
ALTRI SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO
DEL MODELLO.
Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di
sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche
diversi da quelli sopra indicati.
Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito,
collettivamente denominati anche "Terze Parti") che sono comunque
tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in
relazione alla struttura organizzativa dell'Associazione, ad
esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o
vigilanza di un soggetto apicale, ovvero in quanto operanti
direttamente o indirettamente per l'Associazione.
Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:
tutti coloro che intrattengono con
l'Associazione un rapporto di lavoro di natura non
subordinata;
i collaboratori a qualsiasi
titolo;
tutti coloro che agiscono in nome
e/o per conto dell'Associazione;
i soggetti cui sono assegnati, o
che comunque svolgono, funzioni e compiti in maniera di salute e
sicurezza del lavoro;
Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed
il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito
dell'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione dello
stesso.
LE CONDOTTE RILEVANTI
Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazioni
del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche
colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale
strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati
rilevanti in base alle previsioni del Modello.
Nel rispetto del principio di legalità, nonché di quello di
proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi
e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno
definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine
crescente di gravità:
violazioni di una o più regole
procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili
come mancanze lievi, e sempre che non si ricorra in una delle
violazioni previste di seguito;
violazioni connesse, in qualsiasi
modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività sensibili'
indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali
e/o comportamentali previste nel Modello configurabili come
mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale
attività dell'Associazione, violazioni di cui al punto 1 se
recidivanti, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni
previste di seguito;
violazioni idonee ad integrare
l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare,
secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità dell'Ente,
violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali
previste nel Modello che determinino un danno patrimoniale alla
Società o espongano la stessa ad una situazione oggettiva di
pericolo all'integrità dei beni associativi;
violazioni finalizzate alla
commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto
previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee
ad ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità
dell'Associazione ai sensi del Decreto, violazioni di una o più
regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da
ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la
prosecuzione del rapporto associativo.
E' opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni
concernenti il settore della salute e sicurezza sul lavoro,
anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:
mancato rispetto del Modello,
qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo
per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della
violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste
nei punti seguenti;
mancato rispetto del Modello,
qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di
una o più persone incluso l'autore della violazione e sempre che
non ricorra una delle condizioni previste nei punti seguenti;
mancato rispetto del Modello,
qualora la violazione determini una lesione qualificabile come
"grave" ai sensi dell'art 583, comma 1, Cod. Pen., all'integrità
fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e
sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel punto
seguente;
mancato rispetto del Modello,
qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come
"gravissima" ai sensi dell'art 583, comma 1, Cod. Pen.,
all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso
l'autore della violazione.
LE SANZIONI
Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche
verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e,
comunque, in considerazione degli elementi di seguito
elencati:
a) elemento soggettivo della
condotta, a seconda del dolo o della colpa;
b) rilevanza degli obblighi
violati;
c) livello di responsabilità
gerarchica o tecnica;
d) presenza di circostanze
aggravanti o attenuanti con particolare alle circostanze in cui è
stato commesso il fatto;
e) eventuale condivisione di
responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel
determinare la mancanza;
f) comportamenti che possano
compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del
modello organizzativo.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni,
punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più
grave; la recidiva costituisce un'aggravante ed importa
l'applicazione di una sanzione più grave.
Ai fini del presente Sistema Disciplinare, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso degli allegati che ne sono parte integrante, ne deriva che per "violazione del Modello" deve intendersi anche la violazione di uno o più Allegati.
SOGGETTI IN POSIZIONE
"APICALE"
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni
sopra indicate da parte di un soggetto apicale, saranno applicate
le seguenti sanzioni:
il richiamo scritto;
la diffida al puntuale rispetto
delle previsioni del Modello;
la revoca dell'incarico;
espulsione e radiazione
dall'Associazione;
In particolare:
a) violazioni di una o più
regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello
configurabili come mancanze lievi sarà applicata la sanzione del
richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle
previsioni del Modello;
b) violazioni connesse, in
qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività
sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole
procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili
come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla
normale attività dell'Associazione sarà applicata la sanzione della
diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
c) violazioni idonee ad
integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di
fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità
dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o
comportamentali previste nel Modello che determinino un danno
patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione
oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi ovvero
ledano irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Associazione
sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico e
dell'espulsione e radiazione dall'Associazione.
ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE
"APICALE"
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni
indicate sopra indicate da parte del Presidente, Il Vice
Presidente, il Direttore Artistico e il Segretario Amministrativo
saranno applicate le seguenti sanzioni:
il richiamo scritto;
la diffida al puntuale rispetto
delle previsioni del Modello;
la revoca dell'incarico;
espulsione e radiazione
dall'Associazione;
In particolare:
d) violazioni connesse, in
qualsiasi modo, alle aree indicate come 'strumentali', violazioni
di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel
Modello configurabili come mancanze lievi sarà applicata la
sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al
rispetto delle previsioni del Modello;
e) violazioni connesse, in
qualsiasi modo, alle aree 'a rischio di reato' o alle 'attività
sensibili' indicate nel Modello, violazioni di una o più regole
procedurali e/o comportamentali previste nel Modello configurabili
come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla
normale attività dell'Associazione sarà applicata la sanzione della
diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
f) violazioni idonee ad
integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di
fondare, secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità
dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o
comportamentali previste nel Modello che determinino un danno
patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione
oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi ovvero
ledano irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Associazione
sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico e
dell'espulsione e radiazione dall'Associazione.
SOCI ORDINARI E SOCI
AFFILIATI
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni
indicate sopra indicate da parte dei Soci saranno applicate le
seguenti sanzioni:
il richiamo verbale;
la sospensione
espulsione e radiazione
In particolare
g) violazioni di una o più
regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello
configurabili come mancanze lievi sarà applicata la sanzione del
richiamo verbale
h) violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree 'a
rischio di reato' o alle 'attività sensibili' indicate nel Modello,
violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali
previste nel Modello configurabili come mancanze più gravi se da
esse non deriva pregiudizio alla normale attività dell'Associazione
sarà applicata la sanzione della sospensione;
i) violazioni idonee ad
integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di
fondare, secondo quanto previsto nel Modello, la responsabilità
dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o
comportamentali previste nel Modello che determinino un danno
patrimoniale alla Società o espongano la stessa ad una situazione
oggettiva di pericolo all'integrità dei beni associativi sarà
applicata la sanzione dell'espulsione e radiazione
dall'Associazione.
Inoltre per tutte le condotte ritenute gravemente lesive degli interessi dell'Associazione e degli Associati, o qualora si ravvedano comportamenti o azioni che costituiscano presupposti per il reato induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione si provvederà a dare mandato per procedere legalmente nei confronti dell'associato e a dare visibilità dell'accaduto alle istituzioni competenti.
TERZE PARTI
Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni
indicate da parte di un Soggetto Terzo, saranno applicate le
seguenti sanzioni:
la diffida al puntuale rispetto
delle previsioni del Modello, pena l'applicazione della penale di
seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale
intercorrente con l'Associazione;
l'applicazione di una penale,
convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo pattuito in
favore del Soggetto Terzo;
la risoluzione immediata del
rapporto negoziale intercorrente con l' Associazione.
In particolare:
a) per le violazioni relativo al
mancato rispetto del modello qualora si tratti di violazioni
connesse, in qualsiasi modo, agli allegati qualora si tratti di
violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo)
di uno dei reati previsti nel Decreto sarà applicata la sanzione
della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero
quella della risoluzione, a seconda della gravità della
violazione;
b) per le violazioni relativo al
mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione
finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto,
o comunque sussista il pericolo che sia contestata la
responsabilità dell'Associazione ai sensi del Decreto, sarà
applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella
della risoluzione e sarà applicata la sanzione della
risoluzione.
Nell'ambito dei rapporti con le Terze Parti, l'Associazione
inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali
relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di
violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra
indicate.
IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire
nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alle eventuali
commissione delle violazioni previste dal presente Sistema
Disciplinare.
In particolare si ritiene opportuno delineare il procedimento di
irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di
soggetti destinatari, indicando, per ognuna:
la fase della contestazione della
violazione dell'interessato;
la fase di determinazione e
successiva irrogazione della sanzione;
Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito
della ricezione, da parte degli organi associativi di volta in
volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui
l'OdV segnala l'avvenuta violazione del modello.
Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione
(anche anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività
di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il
pericolo di una violazione del Modello, l'OdV ha l'obbligo di
attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli
rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti
opportuni.
Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'OdV valuta,
sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è
effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello.
In caso positivo, segnala la violazione agli organi associativi
competenti, in caso negativo trasmette la segnalazione al Collegio
dei Probiviri, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza
della condotta rispetto allo Statuto Associativo.
SOGGETTI APICALI E ALTRI SOGGETTI IN POSIZIONE
APICALE
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un
soggetto che rivesta una posizione apicale l'OdV trasmette al
Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri una relazione
contenente:
la descrizione della condotta
contestata;
l'indicazione delle disposizioni
del Modello che risultano essere violate;
gli estremi del soggetto
responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti
la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla
sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il
Consiglio Direttivo convoca il membro indicato dall'OdV per
un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta
giorni dalla ricezione della relazione stessa.
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente e da
almeno 2/3 del Consiglio Direttivo.
In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, cui è invitato
a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione
dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da
quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori
accertamenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio Direttivo con il supporto dell'OdV determina la
sanzione ritenuta applicabile motivando l'eventuale dissenso
rispetto alla proposta formulata dall'OdV.
SOCI ORDINARI E SOCI
AFFILIATI
Qualora l'OdV riscontri la violazione da parte di un Socio
Ordinario o di un Socio Affiliato trasmette al presidente una
relazione contenente:
la descrizione della condotta
contestata;
l'indicazione delle disposizioni
del Modello che risultano essere violate;
gli estremi del soggetto
responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti
la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla
sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV il
Presidente invia comunicazione al Socio e al Collegio dei Probiviri
dell'infrazione riscontrata; nei casi di gravi infrazioni verrà
data segnalazione anche al Legale dell'Associazione che valuterà
l'esperimento di ogni azione necessaria a tutela
dell'Associazione
Il Socio avrà 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per
eseguire una contestazione formale dandone visibilità anche al
Collegio dei Probiviri.
TERZE PARTI
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo
Destinatario, l'OdV trasmette al Presidente o al responsabile
delegato del rapporto contrattuale in questione una relazione
contenente:
la descrizione della condotta
contestata;
l'indicazione delle disposizioni
del Modello che risultano essere violate;
gli estremi del soggetto
responsabile della violazione;
gli eventuali documenti comprovanti
la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
una propria proposta in merito alla
sanzione opportuna rispetto al caso concreto;
Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il
Presidente o al responsabile delegato si pronuncia in ordine alla
determinazione ed alla concreta applicazione della misura,
motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata
dall'OdV.
Si procederà pertanto ad inviare al soggetto interessato una
comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta
contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione,
nonché il rimedio contrattuale previsto applicabile.
Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è
comunicato per iscritto all'interessato.
L'OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica
l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.
OBBLIGO DI
INFORMAZIONE
L'Associazione si impegna a far conoscere e diffondere il presente
Sistema sanzionatorio a tutti i suoi destinatari, interni ed
esterni.
Le prescrizioni del presente Sistema sanzionatorio saranno
oggetto, nel loro insieme e/o distinte in specifiche sezioni, di
periodiche iniziative di formazione e sensibilizzazione assieme ai
contenuti del Codice Etico.
Il presente Sistema Sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti
gli interessati, interni ed esterni, anche attraverso la sua
disponibilità in un'apposita sezione del sito internet
dell'Associazione (www.ilmondodiatlantis.it).
